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Con la revoca niente «proroga»

La «prorogatio» non esiste quando è stata pronunciata una revoca giudiziale: l’amministratore. E anche l’atto di convocare l’assemblea da parte dell’amministratore revocato è illecito, con la conseguenza che la delibera assembleare di nomina di un nuovo amministratore è nulla.

Questo il senso della sentenza n. 608 che il Tribunale di Fermo (giudice Tiziana Liberti) ha pronunciato il 12 ottobre 2017 . La controversia era partita da una condòmina che aveva impugnato una delibera assunta dall’assemblea convocata dall’ex amministratore dello stabile. Si costituivano in giudizio sia il vecchio che il nuovo amministratore, contestando le affermazioni della condòmina e domandando il rigetto della impugnazione promossa.

Nel caso in oggetto, quindi, era di centrale importanza definire i limiti del regime di prorogatio imperii, l’istituto che prevede che l’amministratore cessato possa continuare a esercitare i propri poteri e dare così continuità alla gestione dello stabile fino alla nomina di un nuovo mandatario.

La ultrattività della carica di amministratore, quindi, si ha nei casi di scadenzadell’incarico, dimissioni o mancato rinnovo. Nel caso in questione, però, l’amministratore uscente era stato revocato dal condominio per giusta causa.

Il Tribunale dava ragione alla condòmina, ricordando che la Cassazione aveva avuto modo di affermare che l’amministratore di condominio avesse la facoltà di agire in regime di prorogatio imperii in ogni caso di cessazione del mandato, salvo «che sia stato revocato per giusta causa» (sentenza 6555/2010) .

Per il Tribunale non è possibile, per l’ex amministratore, alcuna attività né di ordinaria né di straordinaria amministrazione, avendo ciascun condòmino, comunque, il diritto id chiedere la nomina di un altro amministratore, anche in caso di inattività dell’assemblea. E in ogni caso «Le ragioni sottese alla revoca giudiziale dell’amministratore poggiano sulla violazione dei doveri impostigli dalla legge; il provvedimento giudiziale è finalizzato a sottrarre il condominio alla condotta contraria alle norme di legge, da parte dell’ex amministratore e ciò giustifica una rescissione netta ed immediata del rapporto tra le parti». Non solo: in tal caso «qualsivoglia prosecuzione del rapporto sarebbe evidentemente contraria alla finalità perseguita con la pronuncia dell’autorità giudiziaria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA- Sole24ore- di Enrico Morello ed Edoardo Valentino

Assemblee: vale anche il rinvio con avviso affisso in bacheca

La convocazione dell’assemblea condominiale deve essere comunicata almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano (articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile).

La legge di riforma (220/2012) ha introdotto un nuovo comma, prevedendo la possibilità di convocare più riunioni consecutive con un unico avviso, per consentire l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Impianto di “messa a terra”. L’obbligo delle verifiche periodiche e responsabilità dell’amministratore

Per comprendere il problema legato agli obblighi dell’amministratore in merito ai controlli e alle verifiche imposte dalla legge (in materia di sicurezza), occorre esaminare gli aspetti normativi e giurisprudenziali.

Analisi normativa.

Rigenerazione urbana al convegno di Napoli

La questione della rigenerazione urbana, come d’altronde l’intera questione urbanistica, sta diventando, nel nostro Paese, sempre piu’ una questione economica.
Riqualificare le nostre citta’, implica direttamente una attivita’ economico-imprenditoriale volta alla realizzazione degli interventi, una rivalutazione sul piano strutturale e funzionale del nostro patrimonio edilizio; ed in questo senso ha una forte valenza anticiclica.
Ma rende anche le nostre citta’ piu’ competitive sul piano funzionale nella sfida della globalizzazione e quindi ne potenzia l’ attitudine ad essere motori di crescita.

Niente «aree ecologiche» sotto le finestre, l’amministratore può ricorrere in Comune

L’amministratore di condominio è pienamente legittimato a richiedere al comune l’annullamento del provvedimento con cui è stato concesso ad un caseggiato confinante di installare una voluminosa area ecologica per i rifiuti sul suolo pubblico e nelle immediate vicinanze degli appartamenti dei condomini, con evidente compromissione della qualità della vita della collettività condominiale e peggioramento dell’ambiente urbano.